News

07 ottobre 2013

attivita' presso Enti Pubblici

Capita frequentemente che le Associazioni non profit (siano esse sportive o culturali) si trovino ad organizzare attività presso Enti pubblici (soprattutto Scuole ma anche Comuni). Ebbene, le prestazioni fornite dall’Ente devono considerarsi esenti IVA? Soggette ad IRES e IRAP?

COSA DICE LA LEGGE?

Art. 10 n. 20, D.P.R. 633/1972

Sono esenti dall’imposta:

20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;

”.

Art. 143, D.P.R. 917/1986 (TUIR)

3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73:

a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi“.

Art. 148, D.P.R. 917/1986 (TUIR)

3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

“.

COSA SIGNIFICA?

1. Sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10 n. 20 del D.P.R. 633/1972 le somme corrisposte a istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni o ONLUS finalizzate all’educazione dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, inclusa la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale.

2. Non concorrono a formare il reddito (imponibile) degli Enti non commerciali (e dunque non sono soggetti a tassazione IRES e IRAP) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti Enti per lo svolgimento in regime di convenzione o accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi, e questo ai sensi dell’art. 143, del D.P.R. 917/1986.

3. I corrispettivi specifici versati per attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e rivolte agli iscritti, associati o partecipanti non si considerano commerciali, e pertanto dette somme rientrano nel novero delle attività non costituenti reddito imponibile (o istituzionali).

In altre parole i contributi corrisposti ad Enti non commerciali da parte delle Amministrazioni pubbliche non concorrono a formare il reddito imponibile degli stessi, e pertanto non sono soggetti a tassazione (e per logica nemmeno ad IVA) rientrando essi di fatto nel novero delle attività istituzionali, al verificarsi contemporaneo delle seguenti condizioni:

- le somme corrisposte dall’Amministrazione pubblica all’Ente non commerciale devono avere necessariamente la natura di “contributo” (e dunque non di “corrispettivo”);

- deve esistere un rapporto di convenzionamento/accreditamento fra l’Ente non commerciale e l’Amministrazione pubblica (evidentemente attraverso idoneo accordo sottoscritto dai legali rappresentanti di entrambi);

- l’attività erogata dall’Ente non commerciale deve avere una finalità sociale che risulti altresì conforme e coerente con gli scopi istituzionali dello stesso.


TORNA INDIETRO

ULTIME NEWS

20 marzo 2024

IO TI VEDO SAFEGUARDING


Un progetto di SAFEGUARDING che promuove corsi di autodifesa gratuiti, con istruttori qualificati. Tre semplici parole per trasmettere che io ti [...]

15 aprile 2020

Rimborso corrispettivi per chiusura


Alla luce del prorogarsi dell'emergenza, facendo fronte alle molteplici richieste ricevute, abbiamo richiesto allo studio dell'Avv. Edmondo Givone, [...]

06 aprile 2020

ANG&OS contro il coronavirus


Con piacere condividiamo la lettera aperta indirizzata al Presidente del Consiglio e al Governo, che ci vede attori attivi insieme a tutti gli [...]

Cookie-Script logo
Cookie settings