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07 settembre 2013

SPESE DI TRASFERTA

Nell’ambito sportivo dilettantistico, gli articoli 67 e 69 del TUIR e l’art. 90 della Legge n. 289/2002 testualmente così statuiscono:

ART. 67 TUIR – Redditi Diversi

Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

ART. 69 TUIR – Premi, vincite e indennità

1. I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 67 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.

2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

ART. 90 legge 289/2002 – Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Vista la rilevanza assoluta del tema, al fine di chiarire e meglio inquadrare gli aspetti disciplinati dalle norme sopra riportate, precisiamo taluni concetti.

TRASFERTA: con tale termine si vuole indicare l’esercizio, da parte del “lavoratore”, della propria “prestazione di lavoro” in luogo diverso e fuori dal comune, dove si trova la normale sede di “lavoro”.


SEDE DI LAVORO: con la Circolare n. 58/2001, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per “sede di lavoro” si intende quella che “risulta dal contratto, dalla lettera di incarico o dall’atto di nomina e che di regola, coincide con una delle sedi del datore di lavoro”. Qualora, per le peculiari caratteristiche dell’attività di collaborazione non sia possibile individuare la stessa o non coincida con il luogo in cui si trova la sede della società, è possibile far riferimento, ai fini dell’applicazione del comma 5 dell’articolo 51 TUIR, al domicilio fiscale del collaboratore. In presenza dei suddetti requisiti, il rimborso delle spese di trasferta, eventualmente concesso al lavoratore da parte del datore di lavoro, non concorre alla formazione del reddito del prestatore in conformità a quanto previsto dall’art. 51 del TUIR.

Il rimborso spese corrisposto agli sportivi dilettanti (ex lege 342/2000) è definito “forfetario”, in quanto slegato dalla presentazione di adeguati giustificativi di spesa, ma comporta l’obbligo per gli enti sportivi dilettantistici eroganti di operare, sulla parte eccedente la franchigia annua di 7.500 euro e fino a 28.158 euro, una ritenuta a titolo d’imposta del 23% cui aggiungere una percentuali pari all’addizionale regionale, che diventa d’acconto per i rimborsi eccedenti tale ultimo limite.

Qualora la prestazione sia svolta al di fuori del territorio comunale, non concorrono alla formazione del reddito, i rimborsi delle spese sostenute e documentate dal “lavoratore - trasfertista” relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, in quanto rappresentano una refusione delle spese sostenute. Rientrano tra le spese rimborsabili, le indennità chilometriche purché venga corrisposto un costo per chilometro non superiore a quanto previsto dalla tariffa ACI vigente nel giorno della trasferta e riferita al tipo di mezzo di trasposto utilizzato.

L’eventuale rimborso chilometrico, per la parte eccedente a quanto calcolato in applicazione delle tariffe ACI, concorrerebbe al raggiungimento della franchigia di 7.500 euro di cui agli artt. 67 e 69 del TUIR.

Per ragioni di prudenza è opportuno precisare che si ritengono escluse, in quanto non risulta possibile identificarle con il termine “trasferta”, le spese sostenute dal “lavoratore” per il tragitto che il medesimo compie per recarsi normalmente presso la propria abituale sede di lavoro, con la conseguenza che tali spese di viaggio, anche se adeguatamente documentate ad esempio attraverso biglietti dell’autobus, del treno o pedaggi autostradali, vanno in ogni caso a formare il reddito imponibile fiscale e previdenziale.

ADEMPIMENTI DEL TRASFERTISTA: egli, qualora abbia effettuato la trasferta per conto e nell’interesse dell’Ente, può richiedere il rimborso presentando una specifica ed analitica nota spese. Qualora l’importo della nota spese sia superiore a 77,47 euro andrà apposta sulla stessa, come più volte precisato, una marca da bollo di importo pari a euro 2, riportante la data contestuale o anteriore a quella della richiesta di rimborso.


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