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29 agosto 2013

LA RESPONSABILITA' NELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

Come gia' piu' volte  puntualizzato, a fronte di un accertamento eseguito nei confronti delle persone giuridiche risulta di fondamentale importanza individuare il soggetto fiscalmente responsabile.

Nelle Società di capitali, in linea generale e salvo il caso di cancellazione dal registro delle imprese, risponde la Società stessa con il proprio patrimonio, per cui appaiono inesistenti gli atti intestati ai legali rappresentanti, dal momento che ogni eventuale pretesa deve essere necessariamente rivolta all’Ente, dotato di per se stesso della cosiddetta autonomia patrimoniale perfetta.

Nelle Società di persone invece, sotto il profilo delle imposte il soggetto passivo rimane la Società stessa, mentre i soci possono essere chiamati a rispondere in via sussidiaria per i debiti sociali, e pertanto anche quelli di natura tributaria.

Profondamente diverso risulta invece il ragionamento connesso alla responsabilità fiscale all’interno di una Associazione non riconosciuta, e pertanto costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile. Infatti, stante l’assenza di norme fiscali specifiche, per definire i confini di questa responsabilità occorre verificare il testo delle disposizioni del Codice Civile e delle eventuali leggi speciali ad esso collegate. Sotto questo profilo, la sentenza 447/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Messina ha confermato che per l’individuazione dei soggetti fiscalmente responsabili all’interno delle Associazioni non riconosciute si applica, anche ai fini tributari, l’articolo 38 del Codice Civile, che così dispone: “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (Cod. Proc. Civ. 19)”. In base al dettato della norma riportata quindi, a conferma di quanto da noi sempre precisato, delle obbligazioni di un’Associazione non riconosciuta rispondono quindi anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto della stessa (e ciò dal momento che dette tipologie di Enti non godono dell’autonomia patrimoniale perfetta né sussiste separazione patrimoniale alcuna), circostanza che non risulta pertanto legata alla semplice titolarità della rappresentanza legale dell’Associazione (non per forza è il Presidente il responsabile), e questo come più volte precisato anche dalla Suprema Corte di Cassazione.

Ciò significa che Agenzia delle Entrate, al fine di azionare una pretesa nei confronti di un determinato soggetto, dovrà dimostrare la sussistenza dei requisiti suesposti, dal momento che in difetto il ricorso del contribuente andrà accolto.


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