CERTIFICATO PENALE per ASD e SSD
COSA
È SUCCESSO? Il 6 aprile prossimo entrerà in vigore il Decreto
Legislativo n. 39 emanato il 4.3.2014 il quale ha attuato la direttiva
europea 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento
sessuale dei minori e la pornografia minorile.
COSA PREVEDE IL DECRETO? L’articolo 2 del citato decreto ha stabilito
che il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo
svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate
che comportino contatti diretti e regolari con minori deve richiedere il
certificato penale del casellario giudiziale. In caso di mancato
adempimento il datore di lavoro è soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 (art. 2
D.L. 39/2014).
COSA SIGNIFICA? Tutti gli Enti che organizzano, promuovono e gestiscono
attività avvalendosi di dipendenti, collaboratori o volontari (e dunque
tutte le Associazioni non profit in genere, incluse le SRL sportive
Dilettantistiche), che comportino contatti diretti con minori dovranno
richiedere l’esibizione e la consegna del detto certificato a tutti i
soggetti che con i minori si troveranno ad direttamente o regolarmente a
che fare.
COME SI RICHIEDE? Compilando l’apposito modulo, scaricabile dal sito del Ministero della Giustizia.
DOVE SI RICHIEDE? Il certificato del casellario giudiziale può essere
chiesto a qualunque ufficio del casellario presso la Procura della
Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza
dell’interessato.
QUANTO COSTA? La richiesta del certificato richiede una marca da bollo
da 16 euro cui aggiungere una marca per diritti da 7,08 euro se il
certificato è richiesto con urgenza oppure da 3,54 euro se il
certificato è richiesto senza urgenza.
QUANTO DURA? Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di
rilascio, circostanza che ad oggi crea non poche perplessità in chi
scrive (infatti alla scadenza occorrerà richiederne di nuovo
l’esibizione, con conseguenti costi …). Per maggiori informazioni
consultate il sito del Ministero della Giustizia.
AGGIORNAMENTO DEL 3 APRILE 2014 - “Chiediamo al Governo quindi, di
accordare una proroga, anche breve, per il possesso del certificato
penale e di valutare l’esenzione delle associazioni no profit dal
pagamento di bolli e diritti su una certificazione semestrale che viene
loro imposta dallo Stato”.
Questo uno stralcio della missiva inviata ieri al Presidente del
Consiglio Matteo Renzi, al Ministro della Giustizia On. Andrea Orlando
ed al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio On. Graziano Delrio e
firmata da 11 parlamentari (On Filippo Fossati, On. Luisella Albanella,
On. Salvatore Capone, On. Marco Carra, On. Laura Coccia, On. Gian Mario
Fragomeli, On. Manuela Ghizzoni, Sen. Josefa Idem, On. Bruno Molea,
Sen. Francesco Puglisi, Sen, Stefano Vaccari).
NOVITÀ DEL 4 APRILE - Il ministero della Giustizia ha pubblicato due
distinte note di chiarimento: la prima riferita alla portata
applicativa, la seconda al rilascio dei certificati del Casellario
giudiziale.
NOVITÀ della prima (oggettivamente la più interessante per chi opera nel
Non Profit): “Non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali
nuove disposizioni l’affermazione per la quale l’obbligo di richiedere
il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di
volontariato pur quando intendano avvalersi dell’opera di volontari;
costoro, infatti esplicano un’attività che, all’evidenza, resta estranea
ai confini del rapporto di lavoro”. COSA SIGNIFICA: tutte le
Associazioni Non Profit (sportive, culturali, di promozione sociale,
ONLUS, OdV, …) che si avvalgono dell’opera di volontari NON devono
richiedere il certificato penale, essendo questo un OBBLIGO che “non
sorge” qualora il datore di lavoro (“espressione … che non lascia
margini di dubbio nell’individuazione dell’ambito di operatività delle
nuove disposizioni”) “si avvalga di forme di collaborazione che non si
strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro”. A parere di
chi scrive permangono ancora alcuni dubbi sugli autonomi, veri e propri
professionisti con i quali appare difficile ritenere instaurato un
“rapporto di lavoro” in senso stretto.
NOVITÀ della seconda - i certificati saranno rilasciati entro qualche
giorno dalla richiesta: nel frattempo (ovviamente) il datore di lavoro
potrà impiegare il lavoratore il quale abbia autocertificato il proprio
“status” mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà.
NOVITÀ sui costi: il capo dipartimento Simonetta Matone con apposita
circolare ha ribadito come “i costi del certificato sono quelli
attualmente previsti dalla legge per il rilascio all’interessato, salvi i
casi di esenzione dal bollo previsti dal DPR 642/72, tabella allegato
B”.
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