Da qualche tempo assistiamo al fatto che anche gli Enti senza finalità di lucro (siano essi costituiti in forma di Associazione, Sportiva o meno, o di Società Sportiva Dilettantistica) si sono rivolti a Società commerciali per di promuovere le proprie attività attraverso la vendita di coupon promozionali il cui valore nominale incorpora una determinata quantità di beni o prestazioni.
Sotto il profilo economico è opportuno precisare che si tratta di operazioni rilevanti costituenti reddito imponibile e pertanto riconducibili alle attività commerciali che possono essere poste in essere da detti Enti e per i quali occorre che gli stessi siano in possesso di partita IVA per l’esercizio secondario e sussidiario di queste attività. E’ infatti assolutamente evidente come un meccanismo del genere (per quanto legittimo) nulla abbia a che vedere né con la con il rapporto associativo proprio delle Associazioni, né con quello di tesserato/iscritto proprio delle S.R.L. sportive senza finalità di lucro. Infatti nell’ambito di questa pratica, come detto commerciale, gli utilizzatori finali rientrano nell’ambito di quei soggetti interessati all’esclusiva erogazione di un determinato servizio “una tantum” da parte di un Ente.
Ebbene, qual è il trattamento tributario di questi proventi ai fini IRES e IVA?
Nella sostanza i soggetti coinvolti nell’operazione in questione (acquisto di un coupon da parte di un soggetto emesso da una Società relativo ad i servizi promossi da un altro Ente) sono tre:
· la società emittente i coupon,
· l’ente che eroga il servizio,
· l’utilizzatore finale.
Tali coupon, come specificato
dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione N. 21/E del 22 Febbraio 2011, “non
possono qualificarsi quali titoli rappresentativi di merce, bensì quali
semplici documenti di legittimazione ai sensi dell'articolo 2002 del codice
civile. In sostanza, il buono può essere considerato alla stregua di un
documento che consente l'identificazione dell'avente diritto all'acquisto di un
bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza
l'osservanza delle forme proprie della cessione.
Ne consegue che la circolazione del buono medesimo non comporta
anticipazione della cessione del bene cui il buono stesso dà diritto e non
assume rilevanza ai fini IVA. In particolare, pur in assenza di un'espressa
regolamentazione della specifica fattispecie, si ritiene che la cessione dei
titoli di legittimazione possa essere ricondotta nell'ambito applicativo
dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ai
sensi del quale "Non sono considerate cessioni di beni ... a) le cessioni
che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro".
Cosa accade nei fatti?
Solitamente una volta incassato il valore economico del coupon, la società emittente provvederà a rimborsare il valore dello stesso all’Ente non profit nel momento in cui quest’ultimo attesti l’erogazione del servizio acquistato dall’utilizzatore. Sebbene l’erogazione del servizio avvenga senza alcuna transazione finanziaria tra l’Ente non profit e l’utilizzatore finale (dal momento che quest’ultimo ha acquistato il servizio attraverso altra Società), il momento di effettuazione dell’operazione assume rilievo ai fini IVA e l’Ente sarà obbligato ad emettere fattura per l’intero valore del servizio incorporato nel coupon.
ESEMPIO
L’Associazione PIPPO (sia essa sportiva o meno, oppure anche una S.S.D.) si affilia ad una società emittente di coupon (PLUTO) e stabilisce mediante specifico contratto la cessione di un servizio il cui valore è di 100 euro. L’utilizzatore finale acquisterà pertanto il coupon trasferendo 100 euro a PLUTO. Quando l’operazione sarà effettuata PIPPO dovrà emettere una fattura per l’intero valore del coupon e cioè 100 euro comprensivi di IVA.
PLUTO a quel punto provvederà a liquidare l’importo concordato trattenendo una percentuale come corrispettivo per il servizio promozionale (che possiamo ipotizzare in 40 euro ivati) e PIPPO riceverà pertanto 60 euro e contestualmente gli sarà rilasciata una fattura di euro 40 ivati corrispondente alla commissione per il servizio prestato.
PIPPO dovrà poi provvedere a liquidare l’IVA secondo il proprio regime fiscale pagando altresì l’IRES alle scadenze stabilite dalla legge.
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